Art. 63.

      1. Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del 3 per cento per le spese di ufficio e del 10 per cento della tassa erariale previsti, rispettivamente, dagli articoli 57 e 62, superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente all'area C, posizione economica C1, avente la stessa anzianità di servizio dell'ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 50 per cento della parte dei diritti eccedenti tale importo.